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Minori stranieri non accompagnati, approvata la legge. Tutele e diritti

Via libera, in terza lettura, dall’aula della Camera alla legge sui minori stranieri non accompagnati in Italia. I sì sono stati 375, 13 i no. Il provvedimento è legge. Hanno votato a favore, oltre alla maggioranza, anche i deputati del Movimento cinque stelle mentre Forza Italia ha deciso di astenersi dal voto. La legge ha l’obiettivo da una parte di rafforzare le garanzie per i minori che giungono sul territorio italiano non accompagnati, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Dall’altro, ha l’obiettivo di assicurare una maggiore omogeneita’ nell’applicazione delle disposizioni. Per raggiungere questo obiettivo, si stabilisce che la gestione dei minori stranieri non accompagnati vada in capo allo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli enti locali, e cosi’ si fornisce ai Comuni che vi aderiscono maggiore sostegno in termini di supporto finanziario e realizzazione dei progetti di accoglienza. Durante l’esame del provvedimento al Senato sono state introdotte modifiche relative, in particolare, alla copertura finanziaria di alcune disposizioni e ad una maggiore specificazione dell’ambito di applicazione. Questi i punti salienti della nuova legge.

CHI E’ IL MINORE NON ACCOMPAGNATO: si definisce minore straniero non accompagnato il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e’ altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano.

DIVIETO DI RESPINGIMENTO: La legge introduce e afferma il principio generale del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori. In particolare, si circoscrive l’applicazione della legge ai minori stranieri non accompagnati in ragione della loro condizione. Viene quindi affermato il principio in base al quale, a prescindere dall’intenzione di richiedere la protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parita’ di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea. Tutte le disposizioni previste dal testo sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilita’.

ACCOGLIENZA: il provvedimento interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l’identificazione del minore – per la quale e’ introdotto dal testo il termine massimo di 10 giorni – e l’eventuale accertamento dell’eta’. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalita’ adeguate alla loro eta’, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalita’ di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Il testo specifica altresi’ che tali strutture devono essere destinate ai minori.

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE: la legge istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’autorita’ di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato, oltre che al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni, anche al Ministero del lavoro, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori.

AFFIDAMENTO: Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono, ove si prevede l’apertura della tutela ad opera dell’autorita’ giudiziaria per il minore i cui genitori non possono esercitare la potesta’. Inoltre, si prevede l’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunita’.

ELENCHI DEI TUTORI: presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, e’ istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu’ minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All’elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d’intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l’ufficio dell’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

PERMESSI DI SOGGIORNO: sono introdotte due tipologie di permesso di soggiorno, quello per minore eta’ e quello per motivi familiari.

DIRITTI RICONOSCIUTI AL MINORE: al minore vengono riconosciuti una serie di diritti e tutele. Tra questi, il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto all’istruzione, all’ascolto e all’assistenza legale.

TRATTA DEI MINORI: Per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, si stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta’.

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