MODELLO EAS | Se non lo presenti entro il 31 ti scordi le detrazioni e gli sconti: corsa al CAF per compilarlo

Modello EAS - (pexels) - IlFogliettone.it
Tra le scadenze ricordati questa, se ti scordi di presentare questo modello compilato perdi tutti i soldi che ti spettano.
Il modello Eas (comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi) è un documento che gli enti non commerciali di natura associativa devono inviare all’Agenzia delle Entrate in determinate condizioni. Questo modello è fondamentale per mantenere i benefici fiscali previsti dalla normativa, evitando la tassazione delle quote associative, dei contributi e dei corrispettivi versati dagli associati per le attività istituzionali dell’ente.
Gli Enti del Terzo settore (Ets), iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), sono esonerati dall’invio del modello Eas. Tuttavia, le associazioni in fase di costituzione che aspirano a diventare Ets dovrebbero presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla costituzione. Una volta ottenuta l’iscrizione al Runts, non sarà più necessario inviare ulteriori modelli.
Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd), sono esonerate dall’invio del modello Eas, grazie alle modifiche introdotte dalla riforma dello sport. Anche le Onlus e le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato della legge 398/1991 non sono tenute alla presentazione del modello.
Alcuni enti associativi possono avvalersi di una compilazione parziale del modello Eas, limitandosi a indicare i dati identificativi e alcune informazioni specifiche. Questo vale per le associazioni riconosciute con personalità giuridica, i partiti politici che presentano liste elettorali e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Compilazione completa del modello Eas
Le associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, devono compilare integralmente il modello Eas. Questo obbligo sussiste sia per le associazioni che svolgono attività istituzionali senza scopo di lucro, sia per quelle che offrono servizi dietro corrispettivo agli associati. Le associazioni con attività commerciale prevalente, invece, non rientrano tra i soggetti obbligati.
Gli enti associativi già costituiti devono ripresentare il modello Eas solo in caso di variazione dei dati comunicati. Tra le modifiche che impongono un nuovo invio vi sono, ad esempio, il rinnovo del Consiglio direttivo o l’apertura di una partita Iva. Non è necessario ripresentare il modello per variazioni anagrafiche o di natura economica, come l’ammontare delle entrate o il numero di associati.

Modalità di invio del modello Eas
Il modello Eas deve essere inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono provvedere direttamente, previa abilitazione ai servizi telematici, oppure affidarsi a intermediari abilitati, come Caf o commercialisti.
In caso di mancato rispetto del termine del 31 marzo 2025, gli enti possono regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto della remissione in bonis. Questo consente l’invio tardivo del modello entro la prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 settembre 2025, previo pagamento di una sanzione di 250 euro tramite il modello F24 Elide utilizzando il codice tributo 8114.