Nuova legge sulle intercettazioni, più tutela privacy. Orlando: “Basta pettegolezzi”
Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, le norme sulla stampa tra un anno
Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto legislativo che riforma il sistema delle intercettazioni. I punti centrali del provvedimento, che pone un freno agli abusi e prevede la creazione di un archivio riservato custodito dal pm, entreranno in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione. La norma che legittima l’accesso dei giornalisti alle ordinanze del gip, invece, entrera’ in vigore tra un anno. Mai piu’ trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini; regole per l’utilizzo dei virus-spia come il Trojan; solo “brani essenziali” e quando “e’ necessario” nelle ordinanze di custodia cautelare; un nuovo reato nel codice penale: la “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, punito con la reclusione fino a 4 anni, accesso legittimo dei giornalisti alle ordinanze del gip, una volta che le parti ne hanno avuto copia. Questi i punti essenziali della nuova legge sulle intercettazioni, prevista dalla delega contenuta nella riforma del processo penale varata la scorsa estate. Per il ministro della Giustizia, “abbiamo, credo, un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalita’ e non per alimentare pettegolezzi o distruggere la reputazione di persone che non sono sottoposte a procedimenti penali”.[irp]
In pratica, per Andrea Orlando, “abbiamo un quadro piu’ chiaro delle procedure mediante le quali vanno tolte dai fascicoli le conversazioni” che “non hanno rilevanza penale: devono essere distrutte. C’e’ un procedimento di contraddittorio per definire che cosa deve andare nei fascicoli e che cosa no. E ci sono una serie di responsabilita’ in riferimento ai capi degli uffici in ordine alla custodia e alla distruzione di cio’ che non e’ rilevante”, ha aggiunto. “Senza restringere anzi autorizzando a intercettare in modo relativamente piu’ agevole nei confronti dei reati contro la P.A.” Ci sono “una serie di vincoli e divieti che impediscono di utilizzarli come strumento di diffusione di notizie improprie che ledono la personalita’ di soggetti che talvolta non sono neppure coinvolti” nelle indagini”, ha concluso Orlando. Ecco, nel dettaglio, cosa prevedono i 9 articoli del provvedimento, un decreto legislativo approvato in via preliminare il 2 novembre scorso in Consiglio dei ministri e oggi giunto al via libera definitivo, dopo alcune modifiche introdotte a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
DIFFUSIONE FRAUDOLENTA DI REGISTRAZIONI O CONVERSAZIONI, PENA FINO A 4 ANNI: reclusione fino a 4 anni per “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Non c’e’ punibilita’ se la diffusione delle riprese o delle registrazioni e’ conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
DIVIETO TRASCRIZIONE ASCOLTI IRRILEVANTI: il testo prevede il divieto di trascrizione “anche sommaria” delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti”. Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta.
ARCHIVIO IN MANO AL PM: a conservare verbali e registrazioni sara’ il pubblico ministero in un archivio e sara’ sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice puo’ autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell’inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto – le registrazioni non acquisite – sara’ conservato nell’archivio del pm e sara’ possibile chiederne la distruzione.
TUTELATO IL DIRITTO DI DIFESA: gli avvocati avranno diritto ad avere copia degli atti ritenuti utili al procedimento, ma dopo il vaglio del gip. Ampliato il tempo (dai 5 giorni previsti in origine, ai 10 giorni, con possibile proroga nei casi piu’ complessi, di cui parla il provvedimento approvato oggi) a disposizione per i difensori per consultare – senza estrarne copia – i verbali di intercettazione. Le conversazioni tra il legale e il suo cliente, nel caso di eventuale intercettazione, non devono essere inserite neanche nei brogliacci di ascolto.
ACCESSO LEGITTIMO DEI GIORNALISTI ALLE ORDINANZE: i giornalisti potranno chiedere ed ottenere copia delle ordinanze del gip, una volta che queste siano state rese note alle parti. Questa norma, prevede la riforma, entrera’ in vigore tra un anno.
REGOLE DEFINITE PER L’USO DEI ‘VIRUS-SPIA’: Il testo disciplina l’uso del captatore informatico: il ‘virus-spia’ nei dispositivi elettronici portatili (quali smartphone e tablet) e’ consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalita’ organizzata o terrorismo. Altrimenti, l’uso del Trojan in ‘casa’ e’ limitato ai casi in cui vi e’ un’attivita’ criminosa in atto.
ARCHIVIO IN MANO AL PM: a conservare verbali e registrazioni sara’ il pubblico ministero in un archivio e sara’ sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice puo’ autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell’inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto – le registrazioni non acquisite – sara’ conservato nell’archivio del pm e sara’ possibile chiederne la distruzione.
TUTELATO IL DIRITTO DI DIFESA: gli avvocati avranno diritto ad avere copia degli atti ritenuti utili al procedimento, ma dopo il vaglio del gip. Ampliato il tempo (dai 5 giorni previsti in origine, ai 10 giorni, con possibile proroga nei casi piu’ complessi, di cui parla il provvedimento approvato oggi) a disposizione per i difensori per consultare – senza estrarne copia – i verbali di intercettazione. Le conversazioni tra il legale e il suo cliente, nel caso di eventuale intercettazione, non devono essere inserite neanche nei brogliacci di ascolto.
ACCESSO LEGITTIMO DEI GIORNALISTI ALLE ORDINANZE: i giornalisti potranno chiedere ed ottenere copia delle ordinanze del gip, una volta che queste siano state rese note alle parti. Questa norma, prevede la riforma, entrera’ in vigore tra un anno.
REGOLE DEFINITE PER L’USO DEI ‘VIRUS-SPIA’: Il testo disciplina l’uso del captatore informatico: il ‘virus-spia’ nei dispositivi elettronici portatili (quali smartphone e tablet) e’ consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalita’ organizzata o terrorismo. Altrimenti, l’uso del Trojan in ‘casa’ e’ limitato ai casi in cui vi e’ un’attivita’ criminosa in atto.[irp]