Ok Consiglio Stato ad Ape volontario

Ok Consiglio Stato ad Ape volontario
21 luglio 2017

Via libera del Consiglio di Stato, “con osservazioni”, allo schema di decreto attuativo sull’Ape (anticipo pensionistico) volontario. Questo parere segue quelli di aprile sull’Ape sociale e accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. Il Consiglio di Stato apprezza lo spirito dell’intervento normativo, che si inserisce in un più vasto programma volto a risolvere le criticità del sistema previdenziale italiano. “L’Ape volontario – si legge – rappresenta un’ulteriore risposta alle criticità, a beneficio dei soggetti in possesso dei requisiti (età minima di 63 anni, almeno 20 anni di contributi e non più di 3 anni e 7 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione)”. Le osservazioni sono volte prevalentemente a rafforzare la tutela degli aventi diritto e a non delimitarne troppo l’ambito. Il Consiglio di Stato suggerisce di “considerare l’opportunità, e a volte la necessità, di prevedere, a domanda dell’interessato, l’efficacia retroattiva della norma, in modo da sterilizzare il ritardo nell’emanazione del regolamento e far beneficiare degli effetti della misura fin dalla data del 1 maggio 2017, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione degli arretrati dei ratei dell’anticipazione pensionistica. Ciò potrebbe avvenire in favore di quei soggetti che versino in situazioni particolarmente disagevoli, anche a causa della perdita dell’attività lavorativa, e che tuttavia non si trovino nelle condizioni di potere beneficiare, in vista della maggiore flessibilità in uscita, degli strumenti dell’Ape sociale o di quella per i lavoratori precoci”. Un’altra osservazione riguarda “una sollecita conclusione degli accordi quadro, i quali di fatto condizionano la pratica operabilità dell’istituto sia nel momento della stipulazione dei contratti di finanziamento e di assicurazione ai fini del perfezionamento della fattispecie di Ape, sia in quello dell’esecuzione del rapporto”.

E ancora: “Integrare gli indicatori per il monitoraggio sul funzionamento dell’intervento, soprattutto con quelle informazioni che attengono agli aspetti non disciplinati né dalla legge né dal decreto attuativo, bensì dagli accordi quadro (le condizioni generali e particolari del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, l’informativa precontrattuale e contrattuale), e che concernono il punto centrale della riforma; affiancare, alla già prevista assistenza fornita dagli intermediari a ciò autorizzati (essenzialmente, i patronati), altre forme di comunicazione, informazione, interlocuzione e orientamento al pubblico, quali, per esempio, sportelli di ricevimento e di accoglienza presso l’Inps e numeri verdi, serviti da un adeguato call center; introduzione di strumenti di mediazione e di conciliazione che, per un verso, contribuiscano in via preventiva a elidere il contenzioso e, per altro verso, contribuiscano a risolvere in via successiva il contenzioso attraverso modalità alternative al sistema giurisdizionale ordinario, da attivarsi anche presso l’Inps; distinguere gli elementi la cui attestazione ricade sotto la responsabilità personale del richiedente e quelli, invece, rientranti sotto la piena responsabilità dell’Inps, poiché presenti nei suoi archivi; disciplinare più compiutamente il diritto di recesso dal contratto di finanziamento e dal contratto di assicurazione, in modo più trasparente verso il richiedente e più congruente con quanto previsto dalla disciplina bancaria e a tutela dei consumatori.

E ancora: meglio circoscrivere, anche sul piano temporale, la rilevanza di eventuali pregresse situazioni debitorie ostative al riconoscimento del diritto all’Ape, attesa la necessità, anche in ragione della natura onerosa del beneficio, di evitare eccessivi restringimenti della platea dei richiedenti di fronte a situazioni (essenzialmente, debiti pregressi e iscrizioni pregiudizievoli) non più caratterizzate da attualità o gravità; specificare nelle condizioni generali di contratto, mediante clausole chiare e immediatamente intellegibili, gli effetti conseguenti, in corso di erogazione dell’Ape, all’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, quali che essi saranno (rideterminazione del piano di ammortamento, della relativa rata mensile o finanche della durata del finanziamento), incidendo gli stessi sulla fase di esecuzione del contratto e sul sinallagma contrattuale; delimitare i poteri esercitabili dall’istituto finanziatore in relazione alla verifica delle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente e di circoscrivere i casi di esclusione che determinano la mancata accettazione della proposta del contratto di finanziamento, avendo la legge inteso istituire un regime regolamentato all’interno del quale si svolge una contrattazione che non è libera, bensì ancorata a precisi casi di rifiuto di stipulare. Si suggerisce altresì l’introduzione, a tal fine, di una misura utile a evitare o ridurre anche un futuro contenzioso, quale potrebbe essere un sub-procedimento interlocutorio avente ad oggetto richieste di chiarimento da formularsi da parte dell’istituto finanziatore al soggetto richiedente, con risposte da presentarsi mediante osservazioni scritte”.

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