Ok del Senato alle nuove norme anticorruzione. Ecco i 10 “capisaldi” (VIDEO)
Ora tocca alla Camera. Pene inasprite e il falso in bilancio di società non quotate torna “delitto”
Il ddl anticorruzione è finalmente a metà del guado, con l’ok dell’assemblea del Senato: è stato approvato con 165 voti a favore, 74 contrari e 13 astenuti. Il provvedimento passa all’esame della Camera dopo la lunga sosta di quasi due anni a Palazzo Madama e l’ok definitivo dell’aula del Senato arrivato oggi. Al provvedimento, che inasprisce le pene per i reati di corruzione, concussione e peculato, sono stati aggiunti, durante l’esame in commissione Giustizia, tre articoli sul falso in bilancio, che modificano il codice civile prevedendo l’aumento delle pene in caso di società quotate e non. Ecco i dieci “capisaldi”.
Corruzione propria Salgono a sei e dieci anni di detenzione le pene minima e massima per i pubblici ufficiali che compiono il reato di corruzione propria. Aumentano anche gli anni di carcere, previsti sempre da 6 a 10, per i pubblici ufficiali che omettono o ritardano un atto d’ ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, in cambio di denaro o altro o ne accettano promessa per sé o per un terzo. Aumentato lo sconto di pena, da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi, per i collaboratori di giustizia. La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione per chi viene condannato passa a tre mesi per il minimo e a tre anni per il massimo.
Corruzione in atti giudiziari Aumenta di due anni la pena per la corruzione in atti giudiziari che andrà da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni di reclusione. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di qualcuno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena prevista va da un minimo di 6 a un massimo di 14 anni di carcere. Se l’ingiusta condanna supera I 5 anni o consiste nell’ergastolo, gli anni di reclusione previsti vanno da 8 a 20 anni. Anche nel caso di corruzione per induzione la pena minima passa da 3 a 6 anni e la massima da 8 a 10anni e 6 mesi. Per l’abuso d’ufficio sarà punito con la detenzione da uno a 5 anni. Aumenta anche la pena massima per il reato di peculato, che passa da 10 anni a 10 anni e sei mesi.
Associazione mafiosa Con le nuove norme le pene potranno arrivare anche a 26 anni di carcere. Gli aumenti riguardano le fattispecie previste dal 416 bis del codice penale: per chi partecipa a un’associazione mafiosa la reclusione va dai 10 ai 15 anni; per chi la promuove, dirige o organizza da 12 a 18 anni; se si tratta di associazione mafiosa armata 12 a 20 anni e per i boss da 15 a 26 anni.
Patteggiamento Chi è accusato di avere commesso il reato di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato potrà accedere al patteggiamento della pena solamente se restituirà il prezzo del profitto del reato. Lo stesso varrà per la richiesta di sospensione condizonale della pena.
Obbligo per il pm di informare l’Anac Il pubblico ministero, quando esercita l’azione penale per i delitti contro la pubblica amministrazione, avrà l’obbligo di informare il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione dando notizia dell’imputazione. All’Anac, inoltre, viene attribuito il potere di vigilanza e controllo sui contratti degli appalti segretati, come norma di prevenzione.
Aumenta la pena per i pubblici ufficiali Ok a intercettazioni. La pena massima passa da 5 a 6 anni per corruzione per l’esercizio della funzione. Di conseguenza sarà possibile per il giudice autorizzare le intercettazioni del pubblico ufficiale interessato.
Appalti pubblici L’imprenditore che si macchia del reato di corruzione non potrà accedere agli appalti pubblici per 5 anni. Inoltre, se si è condannati a una pena non inferiore a 2 anni ci sarà l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con le Pa e società partecipate.
Prescrizione Le nuove norme prevedono un aumento della metà dei tempi entro cui la prescrizione agisce sui reati di corruzione.
Falso in bilancio per società non quotate Il provvedimento modifica il Codice civile in materia di falso in bilancio. Le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione, da 1 a 5 anni, in caso di società non quotate; il delitto è perseguibile d’ufficio, salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità. Quest’ultimo sarà punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Sarà il giudice a valutare la lieve entità del fatto a tenendo conto “della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”.
Società quotate Il reato di falso in bilancio nelle società quotate sarà punito con un minimo di 3 sino a un massimo di 8 anni di reclusione. L’aumento della pena renderà possibile l’utilizzo di eventuali intercettazioni, lecite solamente in caso di reati punibili con più di 5 anni di carcere. Saranno inoltre sottoposte alle nuove norme anche le società che fanno appello al risparmio o lo gestiscono, le controllate anche se non quotate e quelle che hanno fatto richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato.
https://youtu.be/GViBn9SWiAM