Omofobia, pene fino a 6 anni e giornata nazionale. Ecco la legge Zan

Omofobia, pene fino a 6 anni e giornata nazionale. Ecco la legge Zan
4 novembre 2020

Sarà punito chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione in base al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alla disabilità. E’ quanto prevede la proposta di legge approvata oggi in aula alla Camera in prima lettura e ora attesa al Senato. Viene inoltre istituita la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia che ricorrerà il 17 maggio. La pdl Zan, dal nome del relatore di maggioranza Alessandro Zan (Pd), modifica gli articoli 604 bis e ter del codice penale prevedendo pene non solo per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ma anche per chi discrimina in base al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alla disabilità.

E’ prevista dunque la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6mila euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi; la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi; reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi. Modificando anche l’articolo 604 ter del codice penale viene integrata l’aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla identità di genere o sulla disabilità. La pdl Zan interviene anche sulla cosiddetta legge Mancino modificando anche il titolo del provvedimento attualmente relativo alle misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa con l’aggiunta del riferimento alle discriminazioni previste dalla proposta di legge approvata oggi dalla Camera.

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Su sollecitazione del comitato di legislazione di Montecitorio nel testo sono state anche definite in modo rigoroso le diverse nozioni usate. Viene stabilito che “per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. Inoltre viene precisato che le opinioni non istigatorie “restano salve” (mentre nel testo uscito dalla commissione si diceva “sono consentite”, espressione che aveva fatto piovere sul testo Zan la critica di essere ‘liberticida’). Dunque la norma recita: “Ai sensi della presente legge, restano salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

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