La Camera approva la nuova legge dei partiti. Ecco la norma in sette punti

LA RIFORMA Passa in prima lettura a Montecitorio e va all’esame dei senatori. Il M5s si è astenuto quasi su tutto e anche Fi ha votato alcune parti del provvedimento

Camera 260

La riforma dei partiti passa in prima lettura alla Camera e va all’esame dei senatori. Il disegno di legge di attuazione della Costituzione voluto dal Pd è arrivato in aula con un testo-base frutto del lavoro della commissione Affari costituzionali dove erano state presentate ben 18 proposte di legge da tutti i gruppi parlamentari. E infatti alla fine sul provvedimento e sugli articoli ci sono stati voti trasversali. Il M5s si è astenuto quasi su tutto e anche Fi ha votato alcune parti. Sinistra Italiana invece ha votato contro quasi tutte le norme. L’obiettivo della legge è promuovere “la trasparenza dell’attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità”. Ecco, in sette punti, le sue previsioni.

OBBLIGO DI DEMOCRAZIA NEI PARTITI. Il primo principio che viene introdotto è l’obbligo di democrazia nella vita interna dei partiti. All’articolo 2 la legge stabilisce infatti: “La vita interna dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e la loro iniziativa politica sono improntate al metodo democratico”.

TRASPARENZA. Previsti strumenti per garantire la trasparenza. Anche se non tutti i partiti sono tenuti ad avere uno Statuto è obbligatoria una “dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste”. Ogni iscritto potrà conoscere, nel rispetto della legge sulla privacy, chi sono gli altri iscritti, grazie al diritto di accesso alla consultazione dell’anagrafe degli iscritti. Diventa immediatamente pubblica, on line, anche la lista dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato. La legge stabilisce anche che la titolarità del simbolo all’assemblea degli iscritti al partito, questo comporta che “ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell’assemblea degli associati o iscritti”.

TRASPARENZA FINANZIAMENTI. La riforma dei partiti dedica un capitolo anche alla trasparenza dei finanziamenti. Nei rispettivi siti internet ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, “che sia iscritto nel registro dei partiti politici ovvero che abbia all’inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati”, deve essere “pubblicato in maniera facilmente accessibile l’elenco di tutti i beni immobili, i beni mobili registrati e gli strumenti finanziari, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento o gruppo politico entro il 15 luglio di ogni anno”. In caso di inadempimento, anche parziale o in caso di mancato aggiornamento dei dati la Commissione sui partiti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000″.

OBBLIGO DI PUBBLICITA’ PER I FINANZIAMENTI. La legge prevede anche l’obbligo di pubblicità per i finanziamenti “di importo superiore 5mila euro percepite nel corso di ciascun anno. E riguardano non solo i partiti ma anche: gruppi parlamentari; membri del Parlamento nazionale, membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali; candidati, titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale. Le informazioni vanno comunicate ogni anno ad una apposita ‘Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici’ pena una “sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30mila euro”. La legge introduce sanzioni amministrative pecuniarie ai partiti iscritti nel registro anche in caso di mancata pubblicazione sul sito, da 20 a 40mila euro; in caso di omissione di o di dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili la sanzione pecuniaria da 20 a 40mila euro.

NORME ANTI-CASO PIZZAROTTI. Nella legge sono state introdotte anche norme già ribattezzate anti-M5S perchè introducono obblighi che il Movimento ha finora rifiutato. Come quello che stabilisce che, in assenza di disposizioni diverse o di Statuto, si applicano le norme generali del codice civile che valgono per le associazioni. Una previsione che potrebbe evitare altri ‘casi Pizzarotti’ perchè impone regole chiare sulle espulsioni, ossia decide l’assemblea degli iscritti. L’altro emendamento, prevede che in assenza di disciplina o di Statuto il simbolo appartiene al partito e le decisioni su di esso le prende l’assemblea degli iscritti”, questo, come è evidente, “riguarda il M5S ma anche tanti altri partiti che hanno avuto contenziosi giuridici sull’uso del simbolo”.

NORME PER PROMUOVERE L’ATTIVITA’ POLITICA (escludono i 5 stelle) Nella riforma c’è anche una norma per promuovere lo svolgimento delle attività politiche a favore dei partiti iscritti nel registro previsto dalla legge che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Di fatto escludendo da queste agevolazioni il Movimento 5 stelle che in quel registro ha deciso di non iscriversi rifiutando ogni forma di sostentamento pubblico. “Gli enti territoriali, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro”.

MULTE SE PARTITI NON PUBBLICANO BILANCI L’articolo 9 della nuova legge introduce sanzioni amministrative pecuniarie ai partiti iscritti nel registro in caso di mancata pubblicazione sul sito dei propri bilanci, da 20 a 40mila euro, e in caso di omissione di o di dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili la sanzione pecuniaria da 20 a 40mila euro.