Più tutele per dipendenti che segnalano illeciti, Senato approva Whistleblowing

Più tutele per dipendenti che segnalano illeciti, Senato approva Whistleblowing
18 ottobre 2017

L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge sulla tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, il cosiddetto whistleblowing. I sì sono stati 142, 61 i no, 32 gli astenuti. Tra i voti contrari, quelli di Ala e Fi. Il provvedimento torna all’esame della Camera. Queste le novità del testo che torna all’esame della Camera.

TUTELE PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

TUTELA ESTESA ANCHE AI COLLABORATORI. L’ambito di applicazione della disciplina viene esteso ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (“collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico”), ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; ai lavoratori ed ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica.

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RUOLO DELL’ANAC. Nel caso in cui chi segnala i casi di corruzione dovesse essere vittima di un’azione ritorsiva, deve informare l`Anac, o in prima persona o tramite il sindacato. L’Anac a sua volta informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

ANONIMATO. L’identità del segnalante non può essere rivelata. A meno che non sia indispensabile per la difesa dell’incolpato. In questo caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

SANZIONI. La legge prevede, in caso di adozione di una misura discriminatoria ni confronti di chi ha denunciato, una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura. La sussistenza di una misura discriminatoria è accertata dall’Anac, che è competente ad irrogare la relativa sanzione. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, l’Anac applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

CESSAZIONE DELLA TUTELA. Le tutele per chi segnala un illecito non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia dell’illecito o la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

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VIETATO LICENZIARE. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.

SEGRETO D’UFFICIO. L’aula del Senato ha approvato un articolo aggiuntivo che prevede che nelle ipotesi di whistleblowing, il perseguimento dell’interesse dell’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, costituisca una giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

NEL PRIVATO SERVONO I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. La legge attuale già prevede che l’ente non risponde dei reati denunciati se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. Secondo il ddl approvato dal Senato tali modelli devono contemplare uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare, a tutela dell`integrità dell`ente, segnalazioni di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell`identità del segnalante. E’ previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. L’eventuale discriminazione può essere denunciata all`Ispettorato nazionale del lavoro. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

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