Ponte Morandi, i “paletti” dell’Europa per appalto urgente senza gara

Ponte Morandi, i “paletti” dell’Europa per appalto urgente senza gara
25 settembre 2018

“La Commissione europea appoggia pienamente gli sforzi dell’Italia per ricostruire il ponte Morandi di Genova. Siamo consapevoli dell’urgenza della questione e siamo stati immediatamente disponibili per colloqui costruttivi con le autorità italiane, quando ci sono stati richiesti. Abbiamo chiarito i vari aspetti del quadro giuridico dell’Ue che potrebbero entrare in gioco” nella decisione sulla concessione dell’appalto per la ricostruzione. Lo ha riferito oggi a Bruxelles un portavoce della Commissione europea, rispondendo alle domande della stampa italiana. E’ noto che nel governo italiano prevale la posizione, sostenuta in particolare dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, secondo cui l’appalto per ricostruire il ponte Morandi dovrebbe essere assegnato senza gara e “con affidamento diretto”.

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Toninelli ha già indicato la sua intenzione di aggiudicarlo “probabilmente a Fincantieri”. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, la Commissione, che non vuole essere considerata responsabile di ritardare la ricostruzione del ponte, ha chiarito nei suoi incontri con i funzionari italiani vari aspetti del quadro giuridico Ue applicabile al caso di Genova, in particolare riguardo alla norme sugli appalti pubblici e alle procedure d’urgenza che prevedono. Il diritto dell’Ue prevede diversi tipi di procedure di appalto pubblico e consente una certa flessibilità in casi come l’estrema urgenza.

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Le amministrazioni aggiudicatrici devono decidere caso per caso quale procedura sia adeguata nella loro situazione specifica, per rispondere adeguatamente a circostanze eccezionali. A quanto si apprende, le spiegazioni fornite alle autorità italiane sono sostanzialmente simili a quelle contenute in una “Comunicazione” che la Commissione ha pubblicato il 9 settembre 2015, in piena crisi migratoria, per chiarire la sua interpretazione sull’applicazione delle direttive sugli appalti pubblici in vigore quando sussistono le condizioni di urgenza (in quel caso specifico gli appalti riguardavano l’assegnazione di alloggi ai richiedenti asilo in Germania).

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La comunicazione spiega che se sussiste un’urgenza, debitamente dimostrata, le amministrazioni aggiudicatrici possono optare per una procedura ristretta “accelerata” in cui il termine per la ricezione delle domande di partecipazione viene ridotto notevolmente, a soli 15 giorni, così come il termine per la ricezione delle offerte, ridotto a 10 giorni. Rimane comunque il fatto che, con questa procedura, la gara resta aperta e va pubblicata. In casi di “estrema urgenza”, tuttavia, è possibile ricorrere alla “procedura negoziata senza previa pubblicazione”: le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzarla “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione”.

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“Una procedura negoziata senza previa pubblicazione – spiega la Commissione nella sua comunicazione del 2015 – consente alle amministrazioni aggiudicatrici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti; non permette l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato a meno che non sia l’unico in grado di provvedere alla fornitura entro i vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza”. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.” (articolo 31 della Direttiva 2014/24/Ue). “Poiché le amministrazioni derogano in questo caso al principio della trasparenza sancito dal trattato, la Corte europea di giustizia esige che il ricorso a questa procedura rimanga eccezionale”, sottolinea la Commissione nella comunicazione.

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Tutte le condizioni per ricorrere a questa procedura (ovvero l’estrema urgenza, causata da eventi imprevedibili e non dipendenti dall’amministrazione aggiudicatrice, l’impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali, la sua applicazione limitata alla situazione urgente e nella misura strettamente necessaria) “devono essere soddisfatte – precisa la comunicazione – cumulativamente e interpretate in senso restrittivo”, secondo quanto ha stabilito in diverse cause la giurisprudenza della Corte di Giustizia. “Ogni amministrazione aggiudicatrice dovrà valutare se siano rispettate le condizioni per il ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione e dovrà giustificare la propria scelta in una relazione unica”, conclude la comunicazione della Commissione. askanews

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