Cronaca

Regime speciale per reati di mafia, ecco la riforma Cartabia

Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha affrontato la riforma del processo penale e ha deciso di apportare alcune modifiche. Rispetto al testo approvato due volte all`unanimità dal governo, informa Palazzo Chigi, si introducono alcune novità. In primo luogo si prevede che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d`Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per Cassazione di ulteriori sei mesi.

Inoltre per taluni reati, in particolare per i reati di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico, i giudici di Appello e di Cassazione possano con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l`ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessità del processo, il numero delle parti e delle imputazioni o per la complessità delle questioni di fatto e di diritto. Per i reati aggravati di cui all`articolo 416 bis, primo comma, la proroga può essere disposta per non oltre due anni. La conferenza dei capigruppo stabilisce che la riforma del processo penale arriverà in aula domenica alle 14.

Riforma Cartabia in sintesi

Improcedibilità La riforma riguarda solo i reati commessi dopo 1 gennaio 2020; entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge; la riforma entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi; anche tenendo conto dell`arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall`Ufficio del processo; e dei circa 5mila per il personale amministrativo (Cioè vengono immesse oltre 20mila persone).

Norma transitoria, fino al 2024. In un primo periodo i termini saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello; 1 anno e 6 mesi in Cassazione). Con possibilità di proroga (Totale, fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria;ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l`ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo. Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c`è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione). I reati puniti con l`ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell` improcedibilità.

Dopo il 2024, a regime In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo; In Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi. Binario sempre diverso, per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. E binario diverso per reati con aggravante mafiosa (416bis .1/comma 1), con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).

Osservatorio Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il Ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all`evoluzione dei dati sullo smaltimento dell`arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l`andamento dei tempi nelle varie Corti d`appello e riferisce al Ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell`organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.

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