Politica

Riaperture, accordo Governo-Regioni. Ecco le regole dal 18 maggio

Trovata la quadra sulle norme per la riapertura di servizi e attività per la fase 2 dell’emergenza coronavirus, che prende il via il 18 maggio. Via libera dunque alla ripartenza del Paese ma con norme ferree: prima fra tutte il distanziamento sociale, almeno un metro, in bar, ristoranti, strutture ricettive. Ma anche dal parrucchiere e dall’estetista. Vietati bagni turchi e saune. Prenotazioni obbligatorie per evitare assembramenti. Ok anche alla spiaggia a patto che si rispettino le norme, almeno 10 metri quadrati fra ombrelloni e steward che accompagni i clienti illustrando le regole.

Sanificazione obbligata e continua per esercizi commerciali, ristoranti, bar – dove comunque sarà vietata la consumazione a buffet – ma anche per gli uffici aperti al pubblico. Controlli sulla temperatura corporea e per tutti attenta informazione ai clienti. Anche le strutture per i bambini dovranno porre la massima attenzione ad evitare rischi di contagio: sì, dunque, a piccoli gruppi formati sempre dagli stessi bambini e no a interazioni con altri gruppi. Educatori addetti a un numero fisso di piccoli. I Comuni saranno poi tenuti a regolamentare la gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini assicurando in base ai contesti urbani, logistici e ambientali, il distanziamento di sicurezza. Di seguito quando deciso dal Consiglio dei ministri sul decreto riapertura. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all`interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

SPOSTAMENTI

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all`interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all`interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l`estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell`articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l`estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento dell`Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti. Dal 3 giugno riaprono le frontiere italiane a tutti i cittadini Ue senza distinzioni, senza quarantena e senza autocertificazione. La notizia trapela da fonti di governo che spiegano che le frontiere resteranno invece chiuse ai paesi fuori dall’Unione europea.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell`autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all`accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell`autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta vietato, l`assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. Attività economiche e produttive.

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell`articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all`Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all`andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Per tutte le attività è necessario predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, in alberghi e ristoranti è suggerita la rilevazione della temperatura corporea degli avventori e devono essere resi disponibili prodotti igienizzanti. La distanza interpersonale minima obbligatoria nella ristorazione scende a 1 metro e occorre privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenendo l’elenco delle prenotazioni per un periodo di 14 giorni. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale. La distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio. Nei bar l’ingresso deve essere contingentato e limitato a un numero di clienti che possa garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro. In alberghi, agriturismo e altre strutture di ospitalità resta imperativo predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C. Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Le linee guida suggeriscono di favorire le modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Ospiti e personale devono indossare mascherine

Le linee guida concordate tra Governo e Regioni per parrucchieri, barbieri ed estetisti predispone la prenotazione obbligatoria, anche per queste categorie l’elenco delle prenotazioni deve essere conservato per almeno 14 giorni. Necessario “predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione”. Nei negozi di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce. I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. Per il distanziamento sociale e ingombro locali sono valide le regole già indicate per le altre attività. Nei supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37.5 gradi. Per le palestre la distanza minima da mantenere sale a 2 metri, occorre poi redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea.

Per quanto riguarda balneazione e spiagge invece le linee guida concordate prevedono un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone. Quando non posizionate nel posto ombrellone, tra le sdraio deve essere garantita una distanza di almeno 1.5 metri. Le attrezzature come lettini, sedie a sdraio, ombrelloni vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Per quanto riguarda le spiagge libere infine, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.

SANZIONI

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell`attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all`articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all`articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell`esercizio di un`attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell`esercizio o dell`attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l`autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell`attività o dell`esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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