“Alla luce della ‘migliore scienza ed esperienza del momento storico’ in cui si scrive, il rischio per i lavoratori dell’altoforno 2 deve considerarsi assai ridotto”. Ad affermarlo e’ il Tribunale del Riesame che ha scongiurato lo spegnimento dell’impianto annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano, dinanzi al quale si svolge il processo per l’incidente costato la vita all’operaio del siderurgico di Taranto Alessandro Morricella, morto il 12 giugno 2015, quattro giorni dopo essere stato investito da una fiammata. I giudici osservano che “il Ctr-Comitato tecnico regionale Puglia (organo deputato alla valutazione del Rapporto di sicurezza sui Top event e scenari incidentali) ha infatti espresso parere validando la stima delle ‘frequenze di accadimento’ dei Top event contenuta nel rapporto del 2017 e limitandosi a prescrivere ‘il censimento completo delle apparecchiature soggette ad invecchiamento’ e la formulazione di un successivo cronoprogramma di implementazione dei sistemi di controllo entro il 9 settembre 2020. I consulenti RMS di Ilva hanno quantificato in sei eventi in 10.000 anni il rischio che, in presenza di un operatore, si verifichi nell’altoforno n.2 una fiammata analoga a quella che uccise Alessandro Morricella, precisando che le conseguenze varierebbero in funzione della posizione assunta dall’operatore, non preventivabile”. Il custode giudiziario invece “ha stimato – viene evidenziato – in 61104 (ossia 6 eventi in 1000 anni) l’analogo rischio: a pag.5 della relazione del 5 dicembre 20l9 ha ritenuto che la stima non dovesse avvalersi della positiva esperienza degli altri altiforni Ilva ove tale evento non si era mai verificato negli ultimi 50 anni, bensi’ dovesse attenere al solo altoforno n.2, ove si era verificato una volta in 50 anni”.
In sostanza, “il Tribunale non condivide le valutazioni del Giudice monocratico, nonostante l’indubbia consistenza dell’impianto motivazionale della relativa ordinanza, e ritiene invece fondati i termini essenziali dell’appello proposto da Ilva in As”, scrive lo stesso Tribunale del riesame di Taranto nel provvedimento di 21 pagine con il quale ha annullato la decisione del giudice monocratico Francesco Maccagnano di respingere la proroga della facolta’ d’uso dell’Afo2. I giudici (presidente Licci, relatore Carolil, a latere Lotito) hanno concesso altro tempo all’Ilva in As per ottemperare alle prescrizioni imposte dal custode giudiziario. L’accoglimento del ricorso, sottolinea il Tribunale del riesame, “dipende dal doveroso adeguamento del ‘giudicato cautelare’ del 17 settembre 2019 alle sopravvenienze, tutte documentate dall’appellante ed invece trascurate o non valutate correttamente dal Giudice monocratico”.
Si aggiunge che “il primo Giudice non ha tenuto conto che il termine da ultimo concesso ad Ilva e’ stato effettivamente sfruttato per adempiere pienamente a quella valutazione del rischio (Prescrizione n.1), gia’ ritenuta dal medesimo Giudice la parte essenziale delle prescrizioni originarie”. Occorre “incidentalmente evidenziare”, osserva ancora il Tribunale, che il custode giudiziario “ha correttamente distinto tra l’adempimento della prescrizione (di cui dava atto) ed il proprio giudizio sui risultati della medesima analisi del rischio (sui quali esprimeva alcune riserve, auspicandone una revisione). Trattasi di profili distinti: l’adempimento delle prescrizioni originariamente dettate dal Custode rappresenta la condizione per ottenere il dissequestro dell’altoforno, cio’ per effetto del giudicato cautelare formatosi sulla concessione del termine ad Ilva perche’ adempia a quelle prescrizioni”. “Diversamente – viene evidenziato nel provvedimento che accoglie il ricorso dell’Ilva in As – le valutazioni del medesimo organo ausiliario sugli esiti, soddisfacenti o meno, di quegli adempimenti devono essere prese in considerazione dal Giudice della cautela, unitamente pero’ a tutte le altre valutazioni tecniche (anche di segno contrario) riversate in atti”.