Economia

Riscossione, partono le risposte a chi ha rottamato

Al via la seconda fase della definizione agevolata che, come stabilito dalla legge, prevede l’invio da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione delle comunicazioni per rispondere ai contribuenti che hanno aderito al provvedimento. La definizione agevolata, partita a ottobre 2017, si e’ conclusa il 15 maggio scorso con oltre 950 mila adesioni di cui circa il 62% tramite i canali digitali e pec.

IL CONTO DELLE SOMME DOVUTE E I RELATIVI BOLLETTINI. Si chiama “Comunicazione delle somme dovute” la lettera di Agenzia delle entrate-Riscossione che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione, cosi’ come su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una a un massimo di 5 rate nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione nell’anno 2017 oppure da una a un massimo di 3 rate nel caso di cartelle contenenti carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente.

A tale riguardo, per facilitare i contribuenti che hanno indicato nella stessa dichiarazione di adesione sia carichi affidati in riscossione nell’anno 2017 che nel periodo 2000-2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invia un’unica comunicazione per ciascuna dichiarazione presentata con l’evidenza dell’annualita’ di affidamento dei carichi posti in riscossione. In questo modo il contribuente potra’ da subito conoscere gli importi da pagare, secondo le diverse scadenze previste dalla legge, per poter rottamare tutte le cartelle indicate nella sua dichiarazione di adesione e avra’ quindi immediatamente a disposizione tutti i bollettini RAV da utilizzare secondo le scadenze delle rate richieste.

LE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE. Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi, vediamo il dettaglio. La prima (AT – Accoglimento totale della richiesta) riguarda coloro che hanno un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”; una seconda tipologia (AP – Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) per coloro che non devono pagare nulla ne’ per i debiti “rottamabili” ne’ per eventuali debiti non “rottamabili”; ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) per quei contribuenti che hanno debiti “rottamabili” e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”; ultima tipologia (identificabile con RI), riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

In aggiunta alla predetta comunicazione, Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, invia, per coloro che avevano cartelle che erano ricomprese in rateizzazioni in corso al 24/10/2016 e non erano al corrente con i pagamenti delle rate in scadenza a tutto il 31/12/2016, anche una nuova comunicazione (identificabile con la lettera C8) con l’importo da pagare, entro il 31/7/2018, affinche’ il debito residuo di queste cartelle possa successivamente essere oggetto di definizione agevolata. A tal fine, dopo aver verificato l’avvenuto pagamento di quanto richiesto con la comunicazione C8, Agenzia delle entrate-Riscossione, inviera’, entro il 30 settembre una nuova comunicazione delle somme dovute per poter rottamare anche queste cartelle.

COPIA COMUNICAZIONE SUL SITO. A partire da luglio, sul portale dell’Ente i contribuenti potranno richiedere copia delle risposte, mentre nell’area riservata sara’ possibile scaricarle direttamente. Un servizio che risultera’ particolarmente utile ai contribuenti che, per diversi motivi (vacanze, notifica postale non andata a buon fine, smarrimento della risposta inviata ecc.) non entreranno in possesso della comunicazione originaria. In questo modo sara’ loro possibile utilizzare la copia coi relativi bollettini e codici Rav e procedere a pagare nei termini previsti dalla legge.

COME PAGARE. E’ possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclicktramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, e’ necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2018, il servizio andra’ richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l’addebito diretto sul conto corrente sara’ attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2018 dovra’ essere eseguito con una delle altre modalita’.

ATTENZIONE AI PAGAMENTI. La legge prevede che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata – in scadenza al 31 luglio 2018 per i carichi affidati in riscossione nel 2017 e al 31 ottobre 2018 per quelli affidati in riscossione nel periodo dal 2000 al 2016 – verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si e’ scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non e’ possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sara’ invece piu’ possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto gia’ revocata al pagamento della prima rata.

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