L`Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto a Ryanair di fornire ai passeggeri, a seguito delle cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre, “di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili” sui diritti loro spettanti su rimborsi, modifiche del volo e compensazioni pecuniarie. L’Antitrust, che ha avviato una istruttoria lo scorso 20 settembre 2017, “sulla base di ulteriori elementi acquisiti, ha rilevato che la compagnia ha continuato a diffondere in modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti, sia sul proprio sito Internet che nelle comunicazioni indirizzate ai consumatori, le informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri italiani che hanno maturato tale diritto a seguito delle cancellazioni dei voli operate da Ryanair, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore”. Secondo l’Autorità, “tale condotta, rivestendo i caratteri dell`attualità, appare suscettibile di provocare un danno grave e irreparabile ai consumatori, anche tenuto conto del decorso del tempo rispetto al momento in cui l`evento cancellazione massiva si è verificato, ostacolando l`esercizio del diritto alla compensazione pecuniaria da parte dei consumatori che hanno subito notevoli disagi a causa della soppressione dei voli”.
L’Antitrust ha chiesto a Ryanair di informare i consumatori italiani “dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli operate nei mesi di settembre/ottobre del corrente anno, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza relativamente: al complesso dei diritti spettanti al consumatore a seguito delle cancellazioni, quali il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta; all`elenco completo delle date, delle tratte e del numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta; alla connessa ed immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante”. Ryanair dovrà comunicare all`Autorità l`avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 10 giorni dal suo ricevimento, “inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate”.