di Laura Della Pasqua
Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell’alunno e della scuola. Dopo la pressante richiesta di alcuni Caf sulle spese detraibili, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con cui fa chiarezza. Nel testo si precisa che qualora la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. La detrazione è ammessa su una spesa massima di 400 euro l’anno per ciascuno studente. Chi usufruisce di questa detrazione non può detrarre gli altri eventuali «contributi volontari per l’offerta formativa» versati alle scuole. Si deve scegliere, quindi, la detrazione più conveniente. Sconto fiscale anche per le spese per l’iscrizione ai corsi delle università telematiche, entro il tetto massimo fissato per le spese delle università private con il decreto del Miur appena varato. La circolare punta a semplificare la documentazione da presentare ai Caf. La spesa, infatti, può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – purché riporti nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se invece per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. Non è richiesto il bollo su questi documenti e inoltre, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa. Nella circolare, l’Agenzia chiarisce anche in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro).