Studio Fantozzi: fondo perduto un aiuto, non rilancio
Platea è molto ampia ma no rischi specifici su società di comodo
Il contributo a fondo perduto previsto nel dl Rilancio “è sicuramente un utile aiuto alle imprese in difficoltà, soprattutto per la crisi di liquidità dopo le chiusure generali di negozi ed imprese per contrastare l`epidemia, ma non è determinante al “rilancio” dell`economia”. La misura assume “maggiore interesse” nel “combinato disposto del fondo perduto con la cancellazione della rata Irap di saldo 2019 e acconto 2020 (per imprese e lavori autonomi che abbiano ricavi e compensi non superiori a 250 milioni)” e, per le attività di ristorazione “con la cancellazione temporanea della tassa di occupazione” del suolo pubblico. E’ quanto sostiene Daniele Di Prospero, dottore commercialista, partner dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati.
Di Prospero ricorda che la misura contenuta nel dl Rilancio “prevede l`erogazione di un contributo a fondo perduto – una tantum – a favore di soggetti esercenti attività d`impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, il cui fatturato, nel periodo di imposta 2019, non abbia superato il limite di 5 milioni di euro” e che l`erogazione di tale contributo è prevista “a condizione che l`ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell`ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel corrispondente mese di aprile 2019”. Il beneficio è determinato “in misura percentuale su detta differenza di fatturato: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente; 15% per ricavi o compensi ricompresi tra 400 mila euro ed 1 milione, 10% per ricavi o compensi oltre i 5 milioni di euro”.
Secondo il dottore commercialista, “è positivo il fatto che siano stati ricompresi tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno iniziato l`attività dal primo gennaio 2019, pur in assenza del requisito del calo di fatturato-corrispettivi” anche se, fa notare, occorre precisare “come può essere determinato il beneficio per questi soggetti: la risposta non è chiara, una soluzione potrebbe consistere nell`attribuire loro il beneficio minimo, cioè almeno mille euro per le persone fisiche e 2 mila euro per gli altri soggetti”. Gli indennizzi però, da soli, consentono solo di ripianare qualche perdita. Facendo degli “esempi di massima”, se, come ha affermato il ministro Patuanelli, l`indennizzo avrà un “tetto minimo di 2 mila euro anche per chi fatturava cifre molto basse”, il conto è presto fatto: “ipotizzando una perdita totale di fatturato ad aprile 2020, per una società che nel 2019 aveva fatturato 5 milioni, sulla base del valore medio mensile del fatturato pari ad euro 416 mila, si può determinare un indennizzo di circa 41 mila euro. Invece, ipotizzando il caso di un`impresa con fatturato pari 1 milione nel 2019, si avrebbe un fatturato mensile medio di euro 83.333, e pertanto, qualora, nello scenario peggiore, l`impresa abbia riscontrato un fatturato pari a zero ad aprile 2020, il relativo beneficio sarebbe pari ad euro 12.500 (applicando la percentuale del 15%)”.
La potenziale platea dei beneficiari di tale misura, prosegue, è “molto ampia, in considerazione del fatto che il beneficio spetterebbe anche ad artigiani e commercianti che hanno beneficiato anche dell`indennità di 600 euro prevista dall`art. 28 del D.L 18/2020 e che ne potranno beneficiare anche ad aprile e maggio” e i “circa 6 miliardi” stanziati riguardano “sostanzialmente la totalità” delle imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato. “In effetti, la seconda edizione “dell`indagine sugli effetti della pandemia da Covid-19 per le imprese italiane” condotta da Confindustria, dà atto che, su una campione complessivo di 4.154 imprese partecipanti è risultato che il danno al fatturato subito a marzo 2020, dovuto agli effetti negativi della pandemia, è stato in media del 32,6%” e “dall`analisi condotta da Cerved, circa l`impatto del Covid-19 sui ricavi delle imprese italiane, i settori in cui si registrano performance peggiori rispetto al 2019 sono: alberghi (-37,5%), Agenzie Viaggi (-35,5%), strutture ricettive extra-alberghiere (-31,3%), trasporti aerei (-25%)”.
La scelta di destinare il fondo perduto a tutte le aziende che hanno questi requisiti non rischia di tramutarsi in un beneficio offerto anche a chi non ne avrebbe davvero bisogno o a una società non operativa, per esempio le società di comodo? “Non credo si possa verificare un rischio immediato di attribuzione del beneficio a soggetti che non ne sarebbero meritevoli in quanto società non operative. Ricordiamo – spiega Di Prospero – che le società possono considerarsi di comodo qualora non superino il test di operatività (basato su un calcolo triennale che confronta i ricavi conseguiti rispetto al reddito minimo presunto calcolato applicando determinate percentuali al valore degli assetti classificati nelle immobilizzazioni) oppure qualora siano dichiarate in perdita sistematica. Pertanto, la determinazione dello status di società di comodo presuppone un controllo di più ampio respiro”. Tra l`altro “verranno eseguiti controlli ex-post sulla platea dei beneficiari da parte dell`Agenzia delle Entrate. Qualora il contributo erogato al beneficiario sia non spettante in tutto o in parte (anche per mancato superamento della verifica antimafia) l`Agenzia recupera il contributo e applica la sanzione prevista dall`articolo 13, comma 5, d. lgs. n. 471/97, ovvero sull`utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che va dal 100 al 200% della misura del credito stesso”.