Cronaca

Il Tar demolisce le Ztl a Palermo: “Sistema inefficace e tassa illogica”

Illogico, inefficace e oneroso; un sistema, che peraltro introduce una forma di “imposizione fiscale”, e che cosi’ com’e’ non puo’ raggiungere lo scopo dichiarato. Il Tar di Palermo demolisce il contestato provvedimento del Comune che istituisce le due Ztl nel centro citta’. Nelle motivazioni del dispositivo emesso il 6 aprile, con il quale i giudici amministrativi hanno sospeso l’ordinanza fino alla sentenza di merito del 9 novembre, viene sottolinea “l’illogicita’ della scelta di introdurre contestualmente le due Ztl, laddove nel Piano generale del traffico era prevista l’implementazione progressiva di tali zone”, in particolare, quanto alla Ztl 2, se ne subordinava la sua attivazione al “consolidamento dell’assetto del sistema di trasporto pubblico urbano”. L’altro aspetto messo in luce dai magistrati e’ “la mancata dimostrazione della effettiva necessita’ di introdurre un sistema di tariffazione per il raggiungimento degli obiettivi del Piano del traffico (come richiesto dalle direttive ministeriali che regolano la materia)”, potendosi affrontare le esigenze di controllo della circolazione e di tutela ambientale, “in tesi, con misure limitative della circolazione prive di carattere oneroso”. Un elemento che alimenta l’insofferenza dei 25.000 palermitani che hanno gia’ pagato il pass e che ancora attendono di sapere qualcosa riguardo le modalita’ dei rimborsi: un’operazione da circa 2,5 milioni di euro che l’amministrazione Orlando – la quale rimane dell’idea di andare avanti – deve ancora pianificare.

Non e’ tutto, perche’ il Tar afferma anche “l’insussistenza – nonostante affermazioni meramente programmatiche di segno contrario, genericamente riportate e non adeguatamente comprovate – di concrete misure di potenziamento del trasporto pubblico, tali da compensare il prevedibile aumento del fabbisogno di ricorso a mezzi alternativi di spostamento”. Cosi’, l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione presentata da numerose associazioni, appare giustificata dalla considerazione “che le concrete modalita’ di atteggiarsi dell’imposizione tariffaria e l’ampio perimetro di delimitazione dell’area individuata costituiscono un serio indizio della natura di sostanziale imposizione fiscale di tale tariffa”. Si fa, infine, riferimento alla costante giurisprudenza per la quale la tariffa per l’accesso a una Ztl “puo’ costituire non gia’ una mera tassa di scopo per l’uso del mezzo di trasporto privato, ma solo uno strumento (ulteriormente) disincentivante del traffico veicolare (evidentemente in presenza di plausibili alternative praticabili dall’utenza)”. Per di piu’, i principi, in tema di priorita’ della tutela della qualita’ dell’aria, “non appaiono garantiti dal provvedimento impugnato, che appare contraddittorio ed illogico, nella parte in cui, pur giustificando l’esercizio del potere con finalita’ di tutela ambientale, privilegia tuttavia il disincentivo di natura economica (dal quale peraltro esclude tutti i motoveicoli), e la corrispondente entrata per l’ente, rispetto a forme di limitazione piu’ efficaci sotto il profilo del contenimento delle emissioni, e prive di onere economico per i cittadini”.

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