Arriva la riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo in materia fiscale. Con uno dei cinque decreti attuativi approvati ieri dal Consiglio dei ministri si punta a rendere più stringenti i casi più gravi come la frode e, dall’altra parte ad essere meno severi con comportamenti, seppur illeciti, privi di elementi fraudolenti. Le riduzioni delle sanzioni si amplificano con il ravvedimento operoso; mentre viene considerata un’aggravante l’aver scelto un regime favorevole adottando però un comportamento illecito: il caso ad esempio di un proprietario di casa che dovesse fare il furbo scegliendo la cedolare secca per pagare meno tasse e poi dovesse aggirare le norme. Viene considerata frode fiscale quando 1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento; 2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione).
Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro. Per la dichiarazione infedele, la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni. Mentre per l’omesso versamento dell’Iva, il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, si punta sulla proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato. In alcuni casi, sostanzialmente per omesso versamento, se il contribuente estingue tutti i debiti tributari con il pagamento di tutto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, si estingue anche il reato.