Toghe in politica, nuove regole all’esame della Camera. Tra le novità, “aspettativa obbligatoria”

Il testo, rispetto a quello licenziato ormai quasi tre anni fa dal Senato, è stato modificato in commissione

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Regole più chiare e precise per la partecipazione dei magistrati alla politica. E’ questo l’obiettivo della proposta di legge, ora all’attenzione della Camera per la discussione generale, sulla candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati che abbiano ricoperto incarichi politici. Il testo, rispetto a quello licenziato ormai quasi tre anni fa dal Senato, è stato modificato in commissione alla Camera. E’ stata ampliata, dagli enti locali fino al Parlamento europeo, la platea delle cariche elettive ma è anche stato alzato da 6 mesi a 5 anni il periodo nel quale il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento della circoscrizione elettorale per potersi candidare. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l`indennità corrisposta in ragione della carica e possono scegliere per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell`anzianità di servizio. La legge parla non più di “ineleggibilità” come è adesso ma di “incandidabilità” – che viene accertata entro il termine previsto per l’accettazione delle liste e delle candidature – e fissa alcuni paletti.

In pratica i magistrati non possono essere candidati per l`elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato (ma la stessa regola vale per tutte le cariche a livello locale, dalle circoscrizioni ai Comuni e alle Province) “se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale”. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità. Per il magistrato che viola la normativa è prevista una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due. I magistrati che si sono candidati ma non sono stati eletti (a Camera, Senato e Parlamento europeo) “sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma nei due anni successivi alla data delle elezioni non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura. I magistrati già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonché presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l’ufficio di provenienza.

I magistrati già in servizio presso la procura nazionale Antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni di legittimità”. I magistrati eletti alla cessazione del mandato e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l’età per il pensionamento obbligatorio, sono tenuti ad optare per essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di Cassazione e della Procura generale della Corte di Cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per 3 anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di 3 anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio. I magistrati già in servizio presso la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d’appello nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale Antimafia possono essere ricollocati presso l’ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Infine, possono essere inquadrati presso l’Avvocatura dello Stato o al ministero della Giustizia o essere collocati a riposo.