In materia di lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile l’ordinamento penale italiano ”gia’ assicura un ambito di protezione di intensita’ superiore rispetto agli altri ordinamenti europei”. A osservarlo e’ la commissione Giustizia della Camera nel parere favorevole allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, approvato in settimana. La commissione si sofferma in particolare sull’articolo 2 che interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti inserendovi l’articolo 25-bis, che disciplina il certificato penale che puo’essere richiesto dal datore di lavoro, disponendo che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per ”lo svolgimento di attivita’ organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori”, al fine di poter verificare l’esistenza di condanne per un delitto dipedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l’applicazione di sanzioni interdittiveall’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti con i minori. La commissione osserva che non e’prevista alcuna sanzione nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti l’obbligo di procurarsi il certificato penale. Una lacuna che a suo avviso il governo dovrebbe colmare prevedendo ”una sanzione adeguata a carico del trasgressore”. (Asca)