Compie due anni la legge sulle unioni civili, approvata dal parlamento in via definitiva l’11 maggio 2016. La norma, firmata dalla senatrice Pd Monica Cirinna’, estende alle coppie omosessuali la quasi totalita’ dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio (fatta eccezione per l’obbligo di fedelta’ e adozione), incidendo sullo stato civile della persona. L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e viene registrata nell’archivio dello stato civile. Gli atti dell’unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Ecco, in sintesi, i principali punti della legge.
– COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: l’unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.
– OBBLIGHI RECIPROCI: dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’e’ obbligo di fedelta’, ma entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
– COGNOME: per la durata dell’unione civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
– VITA FAMILIARE: Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
– REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e’ la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano diversamente.
– ADOZIONI: la legge non prevede la possibilita’ per uno dei due partner di adottare il figlio dell’altro partner, essendo stata stralciata la stepchild adoption dal testo. Tuttavia, all’articolo 3 si prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, il che consente alla magistratura ordinaria di decidere caso per caso.
– PENSIONE, EREDITA’ E TFR: la pensione di reversibilita’ e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioe’ il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
– SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE: si applicano in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzi, ma non sara’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Tanto da far parlare di ‘separazione lampo’ davanti all’ufficiale di stato civile.
– CONVIVENZE DI FATTO: la legge disciplina anche le unioni tra due persone eterosessuali, ma non sposate. Si hanno quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
– ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
– ABITAZIONE: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e’ proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
– REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono, non hanno l’obbligo, sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni.
– ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.