Voto di scambio, prescritte accuse ex deputato Udc Antinoro. La difesa: riconosciuta sua innocenza

SICILIA La corte d’appello non ha accolto la tesi del sostituto procuratore generale Gozzo, secondo il quale ci sarebbero stati i presupposti per condannare il politico per voto di scambio elettorale politico-mafioso

antinoro

La corte d’appello di Palermo ha dichiarato prescritto il reato contestato all’ex deputato regionale dell’Udc Antonello Antinoro, accusato di voto di scambio politico-mafioso. I giudici hanno ritenuto sussistente a carico dell’ex parlamentare il reato di voto di scambio e non quello previsto dall’articolo 413 ter del codice penale che punisce, appunto, lo scambio politico-mafioso, sanzionato più gravemente: da qui la prescrizione. Il pg Domenico Gozzo aveva chiesto la condanna dell’imputato a 6 anni di carcere. La corte d’appello non ha accolto, dunque, la tesi del sostituto procuratore generale Domenico Gozzo, secondo il quale ci sarebbero stati i presupposti per condannare Antinoro per voto di scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale). Per i giudici, ma occorrerà leggere le motivazioni della sentenza per una interpretazione certa, non ci sarebbe stata da parte dell’imputato la piena consapevolezza che le persone che incontrò – e con cui avrebbe stretto il presunto patto elettorale – fossero esponenti di Cosa nostra. In primo grado il tribunale condannò l’ex deputato regionale a due anni e due mesi escludendo che il reato, contestato dalla Procura, fosse aggravato dall’agevolazione di Cosa nostra.

Tesi ribaltata in secondo grado: la corte ritenne sussistente l’aggravante e condannò Antinoro a sei anni, sentenza poi annullata dalla Cassazione, dopo l’entrata in vigore della nuova norma sul voto di scambio politico-mafioso. La nuova formulazione ha sì esteso l’ambito di applicazione della legge, prevedendo oltre al denaro anche “altre utilità” come contropartita per il procacciamento di voti, ma ha pure previsto espressamente che i voti debbano essere procurati con “modalità mafiose”, restringendo così la fattispecie, e ha richiesto che ci sia la piena consapevolezza dell’imputato della statura criminale dei suoi interlocutori. La ricostruzione dell’accusa si basa su due incontri (secondo la difesa ce ne fu solo uno) avvenuti a marzo e aprile del 2008, prima dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale e del Parlamento, tra Antinoro e alcune persone, all’epoca incensurate, ma sospettate di essere legate a Cosa nostra: Agostino Pizzuto, Antonino Caruso, e Vincenzo Troia. Nel corso degli incontri, per gli inquirenti, Antinoro avrebbe promesso e poi pagato una somma compresa tra i 3.000 e i 5.000 euro. Un collaboratore, Michele Visita, ha detto di aver partecipato a quegli incontri elettorali in cui si sarebbe stretto il patto e consegnata la mazzetta. Per Antinoro, invece, il pagamento sarebbe stato un compenso per servizi di attacchinaggio in campagna elettorale.

Il collegio difensivo di Antonello Antinoro, ex parlamentare accusato di voto di scambio politico-mafioso, composto dagli avvocati Valerio Spigarelli, Giuseppe Cincioni, Marianna Viola e Marco Sabatini, precisa che “nel processo all’on. Antonello Antinoro è stata ritenuta insussistente l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso, riconoscendo in tal modo l’innocenza dell’imputato rispetto a questa contestazione”. La corte d’appello di Palermo ha dichiarato prescritto il reato di cui Antinoro era imputato.