Voucher, libretto famiglia e contratto occasionale. Cosa cambia

Voucher, libretto famiglia e contratto occasionale. Cosa cambia
27 maggio 2017

Al via ai nuovi voucher per disciplinare il lavoro occasionale. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento di Titti Di Salvo del Pd (riformulato dal relatore) che al posto dei vecchi voucher introduce un vero e proprio contratto di lavoro, ma con una serie di paletti. Mdp, sin dall’inizio contrario alla norma, ha votato contro insieme al M5S e Sinistra italiana, mentre i deputati del Pd della corrente di Orlando in commissione (Carlo Dell’Aringa, Sussanna Cenni e Antonio Misiani) non hanno partecipato al voto. A favore, oltre al Partito democratico, anche Ap, Scelta civica, Lega e Fi. Dunque, al posto dei vecchi voucher arrivano i libretti famiglia e il ‘contratto di prestazione occasionale’ ma con dei paletti: i contratti potranno essere utilizzati dalle imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato con una retribuzione oraria di 9 euro ed entro un tetto unico di 5mila euro complessivi sia per il prestatore che per l’utilizzatore. I compensi non potranno superare i 2.500 annui per il singolo lavoratore. Sarà vietato assumere con il contratto di prestazione occasionale persone che hanno lavorato nell’impresa nei sei mesi precedenti con contratto subordinato o di collaborazione. Per le famiglie, invece, c’è il Libretto famiglia con buoni da 10 euro (più 1,65 euro di contributi, 0,25 euro di assicurazione infortuni e 0,10 euro per oneri di gestione a carico del datore di lavoro) contenuti in un libretto nominativo prefinanziato. Il libretto elettronico potrà essere utilizzato anche per il contributo ai servizi di babysitting. Ciascun libretto di famiglia contiene titoli di pagamento per un valore nominale di 10 euro per prestazioni che non devono superare un’ora. Tornando alle imprese, la singola prestazione non potrà durare più di quattro ore continuative giornaliere ed il compenso non potrà essere inferiore a 36 euro. In caso di superamento del limite di 280 ore annue di utilizzo scatta la trasformazione automatica in contratto a tempo pieno e indeterminato. Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro deve trasmettere sulla piattaforma Inps una dichiarazione con il luogo, la data e l’orario della prestazione. Lo stesso datore di lavoro avrà tre giorni di tempo per comunicare all’Inps che la prestazione di lavoro, attivata sul portale, non è avvenuta. Sia il lavoro svolto per le imprese che quello per le famiglie saranno pagati dall’Inps il 15 del mese successivo alla prestazione con un bonifico su conto corrente o con un assegno pagabile presso le Poste.

IN SINTESI 

Ora occorre il via libera definitivo della Camera, e l’esame da parte del Senato. Se non verranno apportate modifiche, dopo il passaggio a palazzo Madama, il provvedimento si trasformera’ in legge.

PRESTAZIONE OCCASIONALE. E’ una prestazione lavorativa che non puo’ essere acquisita da soggetti con i quali l’impresa o il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Possono accedervi anche le amministrazioni pubbliche, per esigenze temporanee o eccezionali, nell’ambito di progetti speciali nell’ambito del sociale, o per lavori di emergenza o di solidarieta’ o in occasione di manifestazioni sociali.

TETTO. Viene stabilito un compenso limite di 5 mila euro l’anno a singola impresa mentre ciascun lavoratore potra’ ricevere fino a 2.500 euro l’anno dallo stesso datore di lavoro, per un massimo di 4 ore continuative al giorno per prestazione. Il limite di durata per i privati e’ di 280 ore l’anno oltre il quale il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno indeterminato. Il compenso minimo orario e’ pari a 9 euro. DIVIETI. Non possono ricorrere le imprese con piu’ di 5 lavoratori a tempo indeterminato e non solo quelle agricole, ma anche edilizie. Possono accedervi tutti i lavoratori ma i compensi sono computati in misura del 75% dell’importo qualora il lavoratore sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidita’, o un giovane under 25 iscritto all’universita’ o comunque a scuola, o un disoccupato (che percepisce l’indennita’) o un percettore di sostegni al reddito.

DIRITTI. Il lavoratore ha diritto all’assicurazione contro l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti e a quella contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche’ al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

FISCO. Il compenso percepito dal lavoratore e’ esente da imposizione fiscale, non incide sul suo stato di soccupato ed e’ computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. LIBRETTO FAMIGLIA. E’ un nuovo strumento che serve a pagare prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici come pulizia, manutenzione. Ma anche servizi di baby-sitting, nidi privati e pubblici, assistenza a bambini, anziani, ammalati, disabili e per lezioni private. Ogni buono del libretto e’ da 10 euro utilizzabile per prestazioni non superiori a un’ora. A carico del datore di lavoro i contributi alla gestione separata, il premio dell’assicurazione e gli oneri gestionali per un totale di circa due euro.

COMUNICAZIONE INPS. Il datore di lavoro e’ tenuto a trasmettere la comunicazione all’Inps con i dati del lavoratore, le informazioni sull’attivita’ da svolgere e il compenso, almeno un’ora prima della prestazione ma la conferma dovra’ essere inviata solo entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa. Il lavoratore ricevera’ la notifica attraverso sms o posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo il datore di lavoro dovra’ comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i tre giorni successivi al giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attivita’ programmata. In assenza di revoca l’Inps procedera’ al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi e dei premi assicurativi.

PAGAMENTO COMPENSI. Sia per il Libretto famiglia che per il Contratto occasionale, l’Inps provvede al pagamento del compenso al lavoratore il 15 del mese successivo.

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